20 MAGGIO 2021
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020 è stata modificata la parte IV del Testo unico ambientale (Tua), ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue sull’economia circolare. In particolare, è stata ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani, togliendo dal 2021 ai Comuni la possibilità di assimilarli.
Il decreto conferma la possibilità per le utenze non domestiche di utilizzare per cinque anni (all’art. 238 comma 10 del Tua) un soggetto diverso dal gestore pubblico per avviare a recupero i propri rifiuti urbani.
Alla luce delle recenti evoluzioni normative (decreto Sostegni 41/2021) e delle circolari ministeriali interpretative risulta che:
Ogni anno l’utente che decide di non avvalersi del gestore pubblico, dovrà presentare a consuntivo, nei modi e tempi previsti dai regolamenti comunali, l'attestazione rilasciata dai soggetti che gestiscono il servizio. Dal documento dovranno risultare almeno i dati dell’impianto e del titolare e, per ciascun codice Cer, le quantità dei rifiuti trattati e le operazioni di recupero effettuate.
Sarà facoltà del gestore pubblico e del Comune verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti.
Per chi invece continuerà a utilizzare il servizio pubblico, resta in vigore la normativa relativa alla Tari (legge 147/2013, comma 649) sull’avvio al riciclo dei propri rifiuti differenziati – anche solo di alcune tipologie - attraverso un soggetto privato. La riduzione della quota variabile sarà proporzionale ai rifiuti avviati a riciclo; la richiesta dovrà essere inviata con le modalità definite nei regolamenti comunali.
Il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto importanti modifiche all'applicazione della Tari/Tarip alle attività industriali produttive con capannone, classe tariffaria 20 (classe 14 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti). Il decreto prevede infatti l’esclusione dalla tassa/tariffa dei capannoni e dei magazzini di materie prime, dal momento che i rifiuti prodotti in questi immobili sono sempre speciali, a prescindere dalla tipologia merceologica. Quindi, non possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico e per questo sono escluse dalla tassa/tariffa.
Rimangono assoggettate a tassa/tariffa le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi.
Le richieste di esclusione dalla Tari devono essere presentate utilizzando esclusivamente questo modulo.