Ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.

20 MAGGIO 2021

Riduzione tari utenze non domestiche

Ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020 è stata modificata la parte IV del Testo unico ambientale (Tua), ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue sull’economia circolare. In particolare, è stata ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani, togliendo dal 2021 ai Comuni la possibilità di assimilarli.
Il decreto conferma la possibilità per le utenze non domestiche di utilizzare per cinque anni (all’art. 238 comma 10 del Tua) un soggetto diverso dal gestore pubblico per avviare a recupero i propri rifiuti urbani.
Alla luce delle recenti evoluzioni normative (decreto Sostegni 41/2021) e delle circolari ministeriali interpretative risulta che:

  • la scelta di non avvalersi del servizio pubblico per i prossimi cinque anni deve essere comunicata al gestore entro il 30 giugno, utilizzando i moduli specifici. Gli effetti decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo;
  • nei cinque anni di uscita dal circuito pubblico non sarà applicata la quota variabile della tassa/tariffa;
  • in questo periodo l'utente non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto né detenere e utilizzare dispositivi per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

Ogni anno l’utente che decide di non avvalersi del gestore pubblico, dovrà presentare a consuntivo, nei modi e tempi previsti dai regolamenti comunali, l'attestazione rilasciata dai soggetti che gestiscono il servizio. Dal documento dovranno risultare almeno i dati dell’impianto e del titolare e, per ciascun codice Cer, le quantità dei rifiuti trattati e le operazioni di recupero effettuate.

Sarà facoltà del gestore pubblico e del Comune verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti.
 

Per comunicare l’abbandono del servizio pubblico dovrà essere utilizzato esclusivamente questo modulo.

Per chi invece continuerà a utilizzare il servizio pubblico, resta in vigore la normativa relativa alla Tari (legge 147/2013, comma 649) sull’avvio al riciclo dei propri rifiuti differenziati – anche solo di alcune tipologie - attraverso un soggetto privato. La riduzione della quota variabile sarà proporzionale ai rifiuti avviati a riciclo; la richiesta dovrà essere inviata con le modalità definite nei regolamenti comunali. 


Sono speciali i rifiuti prodotti nei capannoni e magazzini della classe tariffaria 20

Il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto importanti modifiche all'applicazione della Tari/Tarip alle attività industriali produttive con capannone, classe tariffaria 20 (classe 14 nei Comuni con meno di  5.000 abitanti). Il decreto prevede infatti l’esclusione dalla tassa/tariffa dei capannoni e dei magazzini di materie prime, dal momento che i rifiuti prodotti in questi immobili sono sempre speciali, a prescindere dalla tipologia merceologica. Quindi, non possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico e per questo sono escluse dalla tassa/tariffa.
Rimangono assoggettate a tassa/tariffa le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi.

Le richieste di esclusione dalla Tari devono essere presentate utilizzando esclusivamente questo modulo.

► Modulo per la richiesta di revisione posizione Tari per attività industriali con capannone di produzione


La presente news ed i modelli ivi inseriti sono analoghi a quelli adottati dalla società capogruppo Veritas.