IVA SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA)

29 OTTOBRE 2009

La Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare la legittimità costituzionale della norma che rinvia alle Commissione Tributarie le liti in materia di Tia, è entrata nel merito, fra l’altro, della questione dell’applicabilità dell’Iva sulla tariffa di igiene ambientale, desumendone la non applicabilità (Sentenza n. 238 del 24.07.2009).

A tale riguardo A.S.V.O. S.P.A. ritiene necessario precisare che spetta al legislatore, e soltanto ad esso, stabilire le modalità con cui rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte Costituzionale.

Fino all’intervento del Legislatore, pertanto, la Tariffa di Igiene Ambientale risulterà applicata ed applicabile come corrispettivo di un servizio e questo non solo per A.S.V.O. S.P.A. ma anche per tutti i gestori di servizi e i Comuni che hanno in questi anni adottato la TIA.

Sottolineiamo inoltre che l’IVA non è un corrispettivo destinato ad ASVO S.P.A., ma un importo che ASVO deve fatturare agli utenti e riversa all’erario.

Sottolineiamo infine, così come d’altra parte fatto da autorevoli articoli di stampa, che il mancato assoggettamento ad Iva della Tia causerà effetti negativi anche per l’utente finale in quanto:
- per le utenze domestiche si verificherebbe un marcato aumento delle tariffe del servizio le quali, dovendo garantire la copertura totale dei costi di gestione, risentirebbero dell’aumento di questi ultimi, legati al fatto che, per effetto dell’esclusione dell’Iva, l’imposta pagata sugli acquisti alle società di gestione diventerebbe automaticamente un costo che andrebbe ad incrementare le spese del servizio (secondo proiezioni de “Il Sole 24 Ore” detto aumento può di massima essere quantificato nel 14%);
- Analogo aumento si verificherebbe anche per le utenze non domestiche con l’aggravante che verrebbe preclusa loro la possibilità di detrarre l’Iva come fino ad ora fatto.
- Detti aumenti risulterebbero gravati di un ulteriore 10% qualora, data la natura tributaria della tariffa, si rendano applicabili le disposizioni di cui al R.D. 2145/37 (applicazione ai tributi comunali di una addizionale del 10%);

Nella situazione attuale ASVO S.P.A. ritiene pertanto in via prudenziale e senza pregiudizio per gli eventuali diritti degli utenti, che eventuali istanze di rimborso dell’Iva pagata unitamente alla Tia, non possano al momento essere accolte per i motivi suesposti.
Sarà senz’altro premura dell’Azienda informare correttamente le utenze degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Portogruaro lì 27.10.2009